02-02-2021
La legge n. 178/2020 ha prorogato per il biennio 2021/22 la disciplina del “bonus Pubblicità” introdotto dal decreto Rilancio (art. 186 del D.L. 34/2020). Per gli anni 2021 e 2022 è possibile ottenere il 50% di credito d’imposta senza i vincoli di spesa degli anni precedenti ma solo per investimenti su giornali e periodici, anche digitali. Vengono escluse per il 2021 ed il 2022 le attività su radio e TV locali e nazionali.
«Per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, ai medesimi soggetti ivi previsti, nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano le disposizioni del comma 1-ter del presente articolo e del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui al citato articolo 1 della legge n. 198 del 2016, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022». (art. 1 comma 608 della L. 30 dicembre 2020 n. 178)
In sintesi, la legge 30 dicembre 2020, n. 178, comma 608:
- proroga l’agevolazione “bonus pubblicità” per gli anni 2021 e 2022
- conferma i valori modificati dal “Decreto Rilancio” del 2020, ossia l’agevolazione del 50% sugli investimenti e la scomparsa della necessità del valore incrementale dell’1% rispetto agli investimenti degli anni precedenti
- apporta delle modifiche al limite di spesa e ai media disponibili.
A chi spetta
Il credito di imposta è previsto per le imprese, lavoratori autonomi e agli enti non commerciali, limitatamente agli investimenti effettuati sulla stampa al fine di sostenere il settore dell’editoria. La manovra estende quindi al biennio 2021-2022, il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, ed entro il tetto di spesa di 50 milioni di euro annui. La differenza più rilevante rispetto al 2020 è che, per il prossimo biennio non rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione gli investimenti pubblicitari sulle emittenti radio-televisive.
La domanda per ottenere il bonus potrà essere presentata in via telematica dal 1° al 30 settembre 2020 (vedi dpcm 90/2018) secondo le modalità già previste. Gli investimenti pubblicitari rimborsabili riguardano gli investimenti fatti sulla stampa: giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali e online e anche su emittenti radiofoniche e televisive.
Comunicare attraverso Chimica Magazine si conferma un investimento vantaggioso anche per quest’anno e il prossimo: scegli la rivista e il portale per dare visibilità alla tua azienda, ai suoi servizi e alle sue soluzioni. Per informazioni: scarica il media kit 2021 oppure scrivi a marketing@editricetemi.com.
«Per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, ai medesimi soggetti ivi previsti, nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano le disposizioni del comma 1-ter del presente articolo e del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui al citato articolo 1 della legge n. 198 del 2016, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022». (art. 1 comma 608 della L. 30 dicembre 2020 n. 178)
In sintesi, la legge 30 dicembre 2020, n. 178, comma 608:
- proroga l’agevolazione “bonus pubblicità” per gli anni 2021 e 2022
- conferma i valori modificati dal “Decreto Rilancio” del 2020, ossia l’agevolazione del 50% sugli investimenti e la scomparsa della necessità del valore incrementale dell’1% rispetto agli investimenti degli anni precedenti
- apporta delle modifiche al limite di spesa e ai media disponibili.
A chi spetta
Il credito di imposta è previsto per le imprese, lavoratori autonomi e agli enti non commerciali, limitatamente agli investimenti effettuati sulla stampa al fine di sostenere il settore dell’editoria. La manovra estende quindi al biennio 2021-2022, il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, ed entro il tetto di spesa di 50 milioni di euro annui. La differenza più rilevante rispetto al 2020 è che, per il prossimo biennio non rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione gli investimenti pubblicitari sulle emittenti radio-televisive.
La domanda per ottenere il bonus potrà essere presentata in via telematica dal 1° al 30 settembre 2020 (vedi dpcm 90/2018) secondo le modalità già previste. Gli investimenti pubblicitari rimborsabili riguardano gli investimenti fatti sulla stampa: giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali e online e anche su emittenti radiofoniche e televisive.
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